Cercasi opinioni dal settore

Cos'è la consultazione ARERA 390/2022/E/eel?

Insomma: una condivisione di idee e richiesta di feedback!

Con il documento di consultazione 390/2022/R/eel, l’Autorità propone i propri orientamenti in merito a:

  • l’aggiornamento del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (“TISSPC”) per effetto della nuova definizione introdotta per identificare tali sistemi;

  • l’aggiornamento del Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (“TISDC”) per tenere conto della possibilità di realizzare nuovi Sistemi di Distribuzione Chiusi (“SDC”);

  • l’innovazione della regolazione attualmente vigente, in via transitoria, per la valorizzazione dell’autoconsumo realizzato tramite gruppi di utenti in edifici o condomini o nell’ambito delle comunità energetiche, per tenere conto delle nuove definizioni e dei nuovi perimetri (di seguito: autoconsumo diffuso).

La consultazione, con la quale ARERA intende raccogliere le opinioni degli operatori del settore, scade il 9 settembre 2022 (con successiva proroga al 23 seettembre 2022) e si inserisce nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 120/2022/R/eel in relazione all’implementazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi 199/21 (di recepimento della direttiva 2018/2001) e 210/21 (di recepimento della direttiva 2019/944) in materia di autoconsumo.

Se ti interessa scaricare il testo integrale della consultazione, clicca qui.

In merito alla valorizzazione dell’autoconsumo, è importante evidenziare le 4 configurazioni individuate dall’Autorità sulla cui base propone i propri orientamenti:

  • sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta, di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.1, del decreto legislativo 199/21, per i quali il produttore e il cliente abbiano richiesto di accedere alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo che utilizzano la rete di distribuzione per trasportare l’energia elettrica dai siti di produzione ai siti di consumo (ivi incluse le previsioni normative in materia di incentivazione dell’autoconsumo di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 199/21), in alternativa all’applicazione della regolazione vigente in materia di SSPC;

  • sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili “a distanza” privi di linea diretta (cioè che utilizzano la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo) di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo 199/21 ed equivalenti sistemi di autoconsumo del cliente attivo “a distanza”;

  • gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 199/21 e gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21;

  • comunità energetiche rinnovabili di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 199/21 e comunità energetiche di cittadini di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 210/21.

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