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L’autoconsumo collettivo è una leva abilitante il processo di transizione energetica, in quanto favorisce sia l’ulteriore diffusione delle fonti rinnovabili sia il setup di sistemi di generazione e consumo distribuito.
Questo meccanismo permette di risparmiare (grazie all’energia green prodotta dal gruppo di autoconsumo collettivo) e “guadagnare” grazie a incentivi erogati dal GSE per favorire la diffusione di questo meccanismo.
A livello normativo
L’articolo 42 bis del D.L 30 dicembre 2019 n.162, meglio conosciuto come “Decreto milleproroghe”, nelle more del completo recepimento della direttiva UE 2018/2001 ha consentito l'attuazione dell’autoconsumo collettivo ricalcando la definizione data dal legislatore europeo a tali fattispecie. La novità essenziale della nuova disciplina consiste nell’abilitare tutti i consumatori finali, comprese le famiglie, a diventare piccoli “venditori” di energia rinnovabile per l’energia non autoconsumata, trasformandoli da soggetti passivi a consumatori attivi (detti anche “autoconsumatori”).
Fino all'avvio di questa nuova disciplina, un utente poteva infatti produrre l'energia e consumarla in proprio, ma era obbligato a cedere l'eventuale surplus alla rete.
Secondo le Regole Tecniche pubblicate dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) il 4 aprile 2022,
“un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. L’autoconsumatore di energia rinnovabile puòrealizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.”
Contratto
I rapporti tra i soggetti appartenenti all’autoconsumo collettivo sono regolati da un contratto di diritto privato. Tale contratto:
Prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
Individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE (responsabile dell’erogazione dei contributi);
Consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato (es: indennizzo che copra una quota parte degli investimenti sostenuti) per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
Il contratto deve inoltre avere i requisiti previsti all'art. 42bis del decreto-legge n. 162/19 e descritti al par. 2.1.1 delle regole tecniche di cui sopra.
Per esempio, nel caso in cui l’autoconsumo collettivo fosse costituito in un condominio, il contratto può essere semplicemente costituito dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
Contributi economici
Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto che premia l’energia autoconsumata istantaneamente.
L’incentivo non è, perciò, applicato a tutta l’energia condivisa internamente alla configurazione, ma solo all’energia: prodotta da impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW (soglia fissata, per la fase transitoria, a 200 kW) entrati in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, e che risulti condivisa da impianti e utenze connesse sotto la stessa cabina primaria.
L’accesso all’incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale.
I contributi spettanti sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell’impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l’energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa (autoconsumo virtuale).
Quando è presente contemporaneità tra immissione e prelievo dalla rete, si identifica infatti una quantità di energia disponibile per l’autoconsumo condiviso o autoconsumo virtuale tra i membri dell’autoconsumo collettivo. L’autoconsumo virtuale è pari al minimo, in ciascuna ora, tra l’energia immessa in rete e l’energia prelevata.