Se condividi, guadagni.
Più produci, più ti conviene. Se poi condividi ciò che non usi, guadagni!
Come ci insegnano fin da piccoli, condividere è bello e giusto.
E conviene!
Le comunità energetiche sono leve abilitanti il processo di transizione energetica, in quanto favoriscono sia l’ulteriore diffusione delle fonti rinnovabili sia il setup di sistemi di generazione e consumo distribuito.
A livello normativo
L’articolo 42 bis del D.L 30 dicembre 2019 n.162, meglio conosciuto come “Decreto milleproroghe”, nelle more del completo recepimento della direttiva UE 2018/2001 ha consentito l'attuazione delle comunità energetiche ricalcando la definizione data dal legislatore europeo a tali fattispecie. La novità essenziale della nuova disciplina consiste nell’abilitare tutti i consumatori finali, comprese le famiglie, a diventare piccoli “venditori” di energia rinnovabile per l’energia non autoconsumata, trasformandoli da soggetti passivi a consumatori attivi (detti anche “autoconsumatori”).
Fino all'avvio di questa nuova disciplina, un utente poteva infatti produrre l'energia e consumarla in proprio, ma era obbligato a cedere l'eventuale surplus alla rete.
Detta anche CER, la Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto giuridico:
Che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità energetica rinnovabile;
I cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali (comprese le amministrazioni comunali), a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità energetica rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
Il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
La potenza nominale massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, non dev’essere superiore a 1 MW.
Secondo l’Allegato A della deliberazione 318/2020/R/EEL di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), esempi di tipologie di soggetto giuridico idonee per la CER possono essere associazioni, enti del terzo settore, cooperative, cooperative benefit, consorzi, partenariati, organizzazioni senza scopo di lucro.
Contributi economici
I contributi spettanti sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell’impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l’energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa (autoconsumo virtuale).
Quando è presente contemporaneità tra immissione e prelievo dalla rete, si identifica infatti una quantità di energia disponibile per l’autoconsumo condiviso o autoconsumo virtuale tra i membri della comunità. L’autoconsumo virtuale è pari al minimo, in ciascuna ora, tra l’energia immessa in rete e l’energia prelevata.
I “limiti geografici in cui si può creare una CER
I punti di connessione facenti parte della CER devono essere ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria (cd. “Aree convenzionali”) individuata secondo quanto previsto dall’articolo 10 del TIAD. Secondo la delibera 727/2022/R/eel, i soggetti interessati possono inviare osservazioni relative alle aree convenzionali entro il 31 maggio 2023. A seguito del ricevimento delle osservazioni, le singole imprese distributrici possono prevedere opportune modifiche funzionali entro il 30 luglio 2023.
Il TIAD è applicato a decorrere dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, recante le disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell’energia elettrica.
Prima di tali tempistiche rimane operativa, secondo regolazione vigente, la disciplina transitoria, ovvero la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A, in base alla quale i distributori forniscono, su specifica richiesta, l’indicazione puntuale della cabina secondaria da cui ciascun POD è alimentato (identificata mediante una codifica univoca convenzionale che ne garantisce la riservatezza).
L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha pubblicato il Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso a dicembre 2022. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha invece di recente inviato alla Commissione Europea la bozza di decreto per il regime di sostegno alle comunità energetiche rinnovabili.
Inoltre, i distributori di energia elettrica hanno pubblicato la mappatura delle cabine primarie.